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Cumulo credito imposta - Applicazione art. 58, paragrafo 1, lett. b) ed art. 59 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2115


Come ricevuto dal Servizio Regionale si allega per opportuna conoscenza la nota del MASAF a firma del Capo Dipartimento dott. Giuseppe Blasi, inviata in riscontro alla richiesta di parere formulata dalla Regione Marche relativa alla cumulabilità di diversi aiuti pubblici per il medesimo investimento agricolo. Dalla lettura della nota emerge che, in base alle regole vigenti, gli Stati membri non possono erogare sostegni aggiuntivi ai settori già coperti da aiuti specifici dellŽUnione Europea, in mancanza di una deroga esplicita. Poiché lŽattuale programmazione non prevede tale eccezione, il calcolo dellŽintensità dellŽaiuto deve basarsi esclusivamente sui contributi comunitari. Con la nota allegata il MASAF ritiene pertanto che non sussistano gli elementi tecnico-giuridici per consentire un ulteriore cofinanziamento nazionale in aggiunta a quello europeo. In sintesi, la nota chiarisce che non è consentito cumulare lŽaiuto UE con il credito dŽimposta nazionale per lo stesso investimento, a causa dellŽassenza di una specifica deroga al divieto di un sostegno nazionale, precedentemente prevista dallŽart. 212, ora soppresso, del Reg. (UE) n. 1308/2013. Si chiede pertanto di divulgare la presente nota ai beneficiari interessati.

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