Collegio

Note

La professione del perito agrario è presente nel sistema professionale italiano dal 1929 (R.D. 25.11.29 n. 2365) e fa parte delle cosiddette “professioni intellettuali” per le quali occorre essere iscritti in appositi albi.

Per iscriversi all’albo dei periti agrari e periti agrari laureati e previsto il superamento di un esame di stato da parte di laureati in una delle seguenti classi:

  • Classe 1 "biotecnologie"

  • Classe 4 “ Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile

  • Classe 7 "urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale"

  • Classe 8 "ingegneria civile e ambientale"

  • Classe 16 “Scienze della Terra”

  • Classe 17 "Scienze dell'economia e della gestione aziendale"

  • Classe 20 "Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali"

  • Classe 21 “Scienze e tecnologie chimiche

  • Classe 27 "Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura"

  • Classe 28 “Scienze economiche”

  • Classe 30 “Scienze geografiche”

  • Classe 37 “Scienze Statistiche”

  • Classe 40 "Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali

In via transitoria, sino al 2015, è possibile sostenere l’esame di stato anche ai candidati in possesso del diploma di maturità conseguito presso un Istituto Tecnico Agrario che abbiano svolto un biennio di pratica presso uno studio tecnico di un perito agrario .