
Legge 21 febbraio 1991 n. 54 - art. 10 paragrafo 2
Approvato dal Consiglio nazionale dei Periti Agrari nella seduta del 14 aprile 1992
Art. 1 Registro dei praticanti
Presso ogni Collegio provinciale è istituito un Registro dei praticanti nel quale devono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di cui all’articolo I della legge 21 febbraio 1991 n. 54, svolgono la pratica prevista come con-dizione per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di perito agrario.
Nel Registro deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il luogo di residenza ed il domicilio del praticante, la data di conseguimento del diploma, nonché il cognome, il nome, i dati di iscrizione all’Albo l’indirizzo dello studio del professionista presso il quale si effettua la pratica e la data di inizio della pratica.
Sul Registro è riportata ogni notizia relativa al praticante e allo svolgimento della pratica.
Art. 2 Iscrizione nel Registro dei praticanti
La domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti, redatta in carta legale, va rivolta al Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza anagrafica ed è corredata dei seguenti documenti:
a) Certificato di nascita;
b) Certificato di residenza;
c) Certificato di cittadinanza;
d) Certificato di godimento dei diritti civili;
e) Certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
f) Copia autentica del titolo di studio di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n. 54;
g) Dichiarazione del professionista, diretta al Collegio provinciale, nella quale lo stesso dichiara di ammettere il richiedente a frequentare il proprio studio per lo svolgimento della pratica, assumendosi la responsabilità professionale di impartire al praticante adeguata istruzione professionale anche sotto il profilo deontologico, di produrre le dichiarazioni previste nei successivi articoli e di comunicare ogni evento che incida sulla effettività e regolarità dello svolgimento della pratica. La dichiarazione deve essere di data non anteriore a quindici giorni rispetto alla data della domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti; in essa il professionista deve indicare il numero dei praticanti che frequentano lo studio e la data di inizio della pratica.
h) Ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel Registro nella misura determinata dal collegio provinciale ai sensi dell’art. 7 del D. d. l. 23 novembre 1944 n. 382. I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) devono essere in regola con le prescrizioni sul bollo.
La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve indicare i documenti di cui è corredata e contenere esplicita dichiarazione di conoscenza delle norme che regolano la pratica e di impegno alla loro osservanza. Al richiedente l’iscrizione è rilasciata ricevuta di presentazione. Si può essere iscritti nel Registro dei praticanti di un solo Collegio provinciale.
Art. 3 Delibera sulla domanda di iscrizione
Il collegio provinciale delibera sulla domanda di iscrizione entro trenta giorni dalla presentazione e se la domanda risulta corretta e regolare e ricorrono tutte le condizioni, dispone l’iscrizione del richiedente nel Registro dei praticanti
Il biennio previsto dalla legge decorre dalla data di inizio della pratica risultante dalla dichiarazione del professionista allegata alla domanda di iscrizione
La domanda che risulti incompleta o irregolare è dichiarata inammissibile.
Dei provvedimenti adottati è data comunicazione all’interessato ed al professionista entro quindici giorni.
Art. 4 Luogo di svolgimento della pratica
Il richiedente l’iscrizione è ammesso a svolgere la pratica presso lo studio di un professionista sito in Provincia diversa da quella della propria residenza se ciò non pregiudichi la effettività e la regolarità della pratica stessa.
In tal caso la delibera di iscrizione nel Registro dei praticanti va comunicata, nel termine di cui al quarto comma dell’articolo precedente, anche al Collegio di detta Provincia.
Art. 5 Cambiamento del professionista
Il praticante che cessi la pratica presso un professionista e la prosegua presso altro professionista deve darne comunicazione scritta al Collegio provinciale entro trenta giorni.
La comunicazione deve essere corredata:
a) da dichiarazione del professionista presso il quale veniva svolta la pratica contenente la data di cessazione della stessa;
b) dalla dichiarazione di cui alla lettera g) dell’articolo 2 del professionista presso il quale viene proseguita la pratica;
c) dalla dichiarazione e dalla relazione previste al secondo comma dell’articolo 7.
Qualora il cambiamento sia conseguente al decesso del professionista, la dichiarazione di cui al punto a) è sostituita dal certificato di morte.
Art. 6 Trasferimento di residenza
In caso di trasferimento di residenza il praticante, per non perdere il periodo di pratica maturato, deve presentare domanda di iscrizione nel Registro tenuto dal Collegio della Provincia in cui si è trasferito, entro trenta giorni dal trasferimento. La domanda deve essere corredata dal certificato della nuova residenza e da attestazione del Collegio provinciale di provenienza relativa allo stato della pratica. Il Collegio di provenienza deve trasferire al Collegio di nuova residenza del praticante, contemporaneamente al rilascio della attestazione di cui al precedente comma, il fascicolo relativo al praticante. Il Collegio di provenienza rimette a quello di destinazione una quota della tassa di iscrizione prevista alla lettera h) dell’articolo 2 in misura proporzionale al tempo di pratica ancora da espletare. Il praticante è iscritto con l’anzianità già maturata e la delibera del Collegio provinciale è assunta e comunicata nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 3.
Art. 7 Svolgimento della pratica
La pratica deve essere effettiva e continuativa; essa importa la frequenza regolare dello studio da parte del praticante e deve consentire l’apprendimento teorico e pratico idoneo a sostenere l’esame di abilitazione. Al compimento di ogni semestre della pratica e in caso di passaggio a studio di altro professionista, il praticante deve presentare al Collegio provinciale, entro trenta giorni, la seguente documenta-zione:
a) dichiarazione del professionista attestante la frequenza regolare dello studio;
b) relazione dettagliata delle principali attività svolte dal praticante nel periodo trascorso e sulle pratiche da lui frequentate o alle quali ha collaborato. La relazione è controfirmata dal professionista e contiene un giudizio di questi sulla maturità e sul grado di apprendimento dimostrato dal praticante sia sotto il profilo tecnico che deontologico.
Nel caso di decesso del professionista, la dichiarazione di cui alla lettera a) è sostituita dal certificato di morte; la relazione di cui alla lettera b) è sottoscritta dal solo praticante.
Il termine di trenta giorni previsto al secondo comma ha carattere perentorio in caso di passaggio a studio di altro professionista. Negli altri casi, il Collegio provinciale provvede a diffidare il praticante ed il professionista ad adempiere entro un termine perentorio di ulteriori sessanta giorni decorsi i quali il mancato adempimento sarà considerato rinuncia all’iscrizione.
È in facoltà del Collegio provinciale sottoporre il praticante a successivo colloquio per la verifica dell’effettività dello svolgimento delle attività indicate nella relazione.
Il Collegio provinciale, sulla base della documentazione di cui ai punti a) e b) e, occorrendo, all’esito del colloquio, convalida il periodo di pratica. Qualora il Collegio ravvisi l’assoluta inidoneità formativa della pratica svolta nel periodo, questo non è computato ai fini del compimento del biennio. Di tale motivata decisione deve essere data comunicazione al praticante ed al professionista entro cinque giorni.
Art. 8 Vigilanza sulla pratica professionale. Corsi preparatori agli esami di abilitazione.
I Collegi provinciali vigilano sul regolare svolgimento della pratica professionale al fine di verificare che la stessa sia svolta in modo effettivo e continuativo. Essi possono istituire, organizzare e gestire corsi preparatori all’esame di abilitazione professionale, al termine dei quali è rilasciato al praticante attestato di regolare frequenza La frequenza dei corsi non ha valore sostitutivo dell’espletamento della pratica.
Art. 9 Sospensione della pratica. Ricongiunzione
Tutti gli eventi che impediscano l’effettivo svolgimento della pratica per un periodo superiore ad un mese devono essere comunicati tempestivamente, al Collegio provinciale, dal professionista, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi per conoscenza anche al praticante, ovvero dal praticante. Alla cessazione di tali eventi, il praticante che intenda proseguire la pratica, deve riprendere la frequenza dello studio, rimettendo al Collegio provinciale la documentazione relativa alla causa ed alla durata del periodo nel quale non si è svolta la pratica. Il Collegio, a fronte di idonea documentazione, delibera la sospensione della pratica per un periodo corrispondente a quello in cui non si è svolta la pratica e comunque non superiore a quattordici mesi. I provvedimenti adottati sono comunicati al praticante ed al professionista entro cinque giorni. Al fine del raggiungimento del biennio, il periodo di pratica antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente compiuto.
Art. 10 Compimento della pratica. Certificato
A richiesta del praticante ed ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, il Collegio provinciale rilascia, in termini utili, il certificato di compimento della pratica a coloro che abbiano compiuto effettivamente il biennio entro il termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione alla sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di perito agrario. Il provvedimento di diniego del rilascio del certificato è comunicato al praticante entro cinque giorni.
Art. 11 Cancellazione dal Registro dei praticanti
Il Collegio provinciale delibera la cancellazione dal Registro dei praticanti:
a) per rinuncia all’iscrizione;
b) per inosservanza dell’obbligo di residenza del praticante;
c) per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti in capo al praticante o di uno degli elementi essenziali allo svolgimento della pratica;
d) per eventi che abbiano impedito l’effettivo svolgimento della pratica per un periodo superiore a quattordici mesi;
e) per rilascio del certificato di compiuta pratica.
La deliberazione è comunicata entro cinque giorni al praticante ed al professionista.
Art. 12 Attività tecnico-agricola subordinata. Requisiti e riconoscimento
Coloro che, in possesso del diploma di cui all’art. 1 della legge 21 febbraio 1991 n. 54, intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati, per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione, devono rivolgere al collegio provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell’idoneità dell’atti-vità svolta. La domanda deve essere corredata da dichiarazione del datore di lavoro con la quale questi attesta, sulla base delle risultanze di atti e documenti di lavoro: la natura del rapporto di lavoro, l’attività svolta dal dipendente il periodo durante il quale l’attività è stata da lui espletata, la qualifica da lui rivestita, le mansioni e funzioni effettivamente da lui esercitate, i periodi, di durata superiore a due mesi consecutivi ciascuno, nei quali le prestazioni lavorative non sono state effettuate e le cause della mancata prestazione. L’attività, le mansioni e le funzioni devono essere dettagliatamente descritte relativamente a tutto il periodo del loro espletamento. Il Collegio provinciale può richiedere al datore di lavoro o al richiedente il riconoscimento la produzione di documentazione atta a comprovare i fatti attestati nella dichiarazione. L’attività è riconosciuta idonea dal Collegio provinciale quando risulti che essa abbia comportato effettivamente e con continuità l’espletamento, da parte del dipendente, di mansioni e funzioni che siano proprie della qualifica o del livello di inquadramento del dipendente e che rientrino nelle materie attinenti la professione di Perito Agrario. Qualora non vi sia stata, da parte del dipendente, prestazione di attività lavorativa per oltre due mesi consecutivi, il tempo di durata della mancata prestazione non si computa al fine della maturazione del triennio; in tal caso deve ricorrere, in capo al dipendente richiedente il riconoscimento, la condizione di avere espletato effettivamente l’attività per un periodo ulteriore di durata pari a quello di mancata prestazione dell’attività stessa. Agli effetti di cui al comma precedente non si considerano i periodi di mancata prestazione di attività lavorativa per godimento delle ferie. Nel caso in cui l’attività sia stata svolta in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale per periodi predeterminati nel corso della settimana del mese o dell’anno, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863, si computano, ai fini della maturazione del triennio, i soli periodi di effettiva prestazione di attività lavorativa. Se l’attività sia stata svolta alle dipendenze di più datori di lavoro, il computo del triennio si effettua sommando i periodi di svolgimento delle prestazioni alle dipendenze di ciascuno di essi. Non si possono cumulare periodi tra i quali intercorra un intervallo superiore a quattordici mesi. Il Collegio provinciale delibera sul riconoscimento entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda o dalla data di produzione della documentazione di cui al terzo comma. Il provvedimento adottato è comunicato all’interessato entro cinque giorni. A richiesta dell’interessato, il Collegio provinciale rilascia attestato dell’idoneità dell’attività ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione.
Art. 13 Valutazione preventiva dell’idoneità dell’attività
È in facoltà dell’interessato chiedere al Collegio provinciale competente a norma dell’articolo precedente di esprimersi preventivamente sull’idoneità di attività subordinata svolta o in corso di svolgimento o che si intende intraprendere.
Art. 14 Cumulo tra pratica ed attività tecnico-agricola subordinata
Ai fini del raggiungimento dei periodi previsti dalla legge per l’ammissione all’esame di abilitazione, possono farsi valere periodi di pratica professionale e periodi di svolgimento di attività tecnico-agricola subordinata. Agli effetti del cumulo è richiesto, in aggiunta al periodo di pratica, un periodo di attività tecnico-agricola subordinata che stia al periodo triennale, nella stessa proporzione in cui il periodo mancante corrisponda al biennio di pratica.
Art. 15 Direttive del Collegio nazionale
Il Collegio nazionale emana direttive per la corretta ed uniforme applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.
Tali direttive costituiscono, per i Collegi provinciali. disposizioni ai sensi dell’art. 8 della L. 21 febbraio 1991 n. 54.
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIODELLA LIBERA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO
Decreto 16 marzo 1993 n. 168 del Ministero della Pubblica Istruzione
Art. 1 Sessioni d’esame - Sedi di esame
1_Gli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario hanno luogo ogni anno in un’unica sessione indetta con ordinanza dal Ministero della Pubblica Istruzione pubblicata, entro il 30 giugno di ogni anno, nella G. U. della Repubblica.
2_Le prove di esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno previsto dall’ordinanza Ministeriale e proseguono secondo il calendario stabilito a norma degli articoli seguenti.
3_Salvo quanto previsto nel successivo art. 9, gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale, a seconda del numero dei candidati che presentano la domanda, nelle città sedi degli Istituti Tecnici Agrari di cui al precedente paragrafo 1.
4_I candidati possono presentare domanda di ammissione soltanto all’Istituto tecnico agrario statale sede regionale di esame, di cui all’elenco allegato all’annuale ordinanza prevista dal paragrafo I del presente articolo. Detta domanda verrà inoltrata all’Istituto prescelto per il tramite del Collegio dei Periti Agrari competente ad attestare il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 10 della legge 21 febbraio 1991 n. 54.
Art. 2 Requisiti di ammissione
1 Agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario sono ammessi soltanto i candidati che siano in possesso del diploma di maturità agraria, conseguito presso un Istituto tecnico statale o legalmente riconosciuto, sia in conformità alle direttive impartite dal Collegio nazionale dei Periti Agrari, di almeno uno dei requisiti prescritti dal comma 2, dell’art. 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54: pratica professionale biennale ovvero lo svolgimento per almeno un triennio di attività tecnica agricola subordinata.
Art. 5 Documentazione
1 Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:
a) diploma di Perito Agrario in originale o in copia autenticata;
b) un breve curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all’attività professionale ed agli ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma di Perito Agrario;
c) eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
d) ricevute da cui risulti l’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di L. 96.000 dovuta all’erario e del contributo nella misura di L. 3.000 dovuto all’Istituto Tecnico Statale sede d’esame, a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni;
e) un elenco sottoscritto su carta semplice dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
Art. 7 Adempimenti del Collegio dei Periti Agrari
1 Subito dopo il termine per la presentazione delle domande stabilito dalla relativa ordinanza Ministeriale i Collegi dei Periti Agrari verificano la regolarità delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, trasmettono al Ministero della Pubblica Istruzione, ai fini di una sollecita determinazione del numero delle commissioni esaminatrici da nominare, un telegramma o un telefax con il numero dei candidati ammessi a sostenere gli esami, facendo seguire l’elenco nominativo dei candidati stessi;
2 Le domande prodotte dai candidati, con allegata la relativa documentazione e gli elenchi di cui al paragrafo precedente, vengono consegnati dagli stessi Collegi dei Periti Agrari ai rispettivi Istituti Tecnici Statali sedi degli esami, prima dell’insediamento delle commissioni esaminatrici e secondo le modalità stabilite dall’ordinanza Ministeriale che indice la relativa sessione di esame;
3 A ciascuna domanda i competenti Collegi allegheranno d’ufficio la certificazione, rilasciata con l’osservanza delle vigenti disposizioni di bollo, attestante l’iscrizione dell’interessato al Registro dei praticanti e l’avvenuto compimento del biennio di pratica e comunque l’assolvimento delle condizioni stabilite dal comma 2 dell’art. 10 de!la legge 21 febbraio 1991, n. 54, asseverato con certificazione contributiva.
Art. 9 Funzionamento delle commissioni
1_Viene costituita una commissione esaminatrice per ciascuna sede di esami regionale o interregionale, cui vengono assegnati non meno di 30 e non più di 60 candidati.
2_Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino rispettivamente in numero inferiore o superiore ai limiti indicati, è data facoltà al Ministero della Pubblica Istruzione di costituire commissioni esaminatrici per candidati provenienti da diverse sedi o più commissioni operanti nella medesima località.
3_Nella prima seduta la commissione elegge nel proprio seno il componente al quale affidare le funzioni di segretario.
4_Tutte le decisioni della commissione vengono adottate con la presenza di tutti i membri e deliberate a maggioranza.
5_A conclusione di ciascuna seduta viene redatto processo verbale letto e sottoscritto dal presidente e da tutti i commissari.
6_Ai componenti delle commissioni esaminatrici sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni e, quando spetti, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti statali.
Art. 10 Prove di esame - Valutazioni
1_Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche, ed in una prova orale.
2_Gli argomenti che formano oggetto delle prove di esame sono indicati nel successivo art. 18.
3_La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di l00 punti, dei quali 20 assegnati a ciascuna della prove scritte e/o scritto-grafiche e 60 punti alla prova orale.
4_Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna delle prove scritte e/o scritto-grafiche.
5_L’abilitazione all’esercizio della libera professione è conseguita solo da parte dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, che riportino in tale prova una valutazione di almeno 36/ 60.
6_La votazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario è costituita dalla somma delle votazioni ottenute nelle prove scritte e/o scritto-grafiche e nella prova orale, ed è espressa in centesimi.
Art. 11 Svolgimento delle prove di esame
1_Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche viene indicato nelle ordinanze Ministeriali, con le quali sono annualmente indette le relative sessioni d’esame.
2_I temi, unici per ciascuna prova, vengono inviati dal Ministero della Pubblica Istruzione.
3_La valutazione degli elaborati ha inizio il giorno feriale successivo al termine della seconda prova scritta e/o scritto-grafica e si effettua collegialmente. Di norma vengono valutati giornalmente non meno di dieci elaborati.
4_Per lo svolgimento delle prove orali vengono convocati giornalmente non meno di 5 candidati in non meno di 4 sedute settimanali, esclusi i giorni festivi.
5_L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all’albo dell’istituto sede degli esami ed inoltrato per conoscenza ai competenti Collegi di Periti Agrari ai quali spetta, in ogni caso, di effettuare a riguardo eventuali comunicazioni individuali.
6_Le prove orali sono pubbliche ed hanno inizio non oltre il quindicesimo giorno dall’affissione dell’elenco di cui al paragrafo precedente.
7_Non sono consentite prove suppletive e pertanto i candidati che risultino per qualsiasi motivo assenti anche ad una sola delle prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esame.
8_I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data.
9_La convocazione degli anzidetti candidati deve avvenire, di norma, nei giorni stabiliti in calendario. Al riguardo la Commissione può eccezionalmente fissare – tenendo presente sia le esigenze prospettate dagli interessati, sia le necessità di conclusione in tempi ragionevoli del procedimento – eventuali sedute supplementari.
Art. 13 Pubblicazione dei risultati delle prove orali
1_La valutazione della prova orale viene deliberata dalla commissione giudicatrice per ciascun candidato subito dopo la conclusione del relativo esame.
2_I risultati delle prove orali vengono affissi al termine di ciascuna seduta giornaliera.
Art. 14 Candidati non abilitati
1 I candidati che non conseguono l’abilitazione, come pure quelli dichiarati assenti o esclusi dal proseguimento degli esami, debbono ripetere, qualora si ripresentino ad una successiva sessione, tutte le prove previste dal presente regolamento e sono tenuti a pagare nuovamente per intero la tassa ed il contributo indicati nel precedente art. 5, essendo comunque esclusa la possibilità di chiedere il rimborso o di avvalersi di quelli già versati.
Art. 16 Diplomi e certificazioni
1_I diplomi relativi al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario sono firmati per il Ministro della Pubblica Istruzione e rilasciati in un unico esemplare dal Preside dell’Istituto Tecnico Statale presso il quale hanno avuto luogo gli esami, su modulo fornito dal Provveditorato generale dello Stato.
2_In caso di perdita del diploma originale può essere rilasciato dal Preside dell’Istituto soltanto un certificato sostitutivi dello stesso, in conformità alla procedura prevista dalle vigenti disposizioni di maturità.
3_I diplomi ed ogni altra certificazione possono essere rilasciati dallo stesso Preside, solo previa presentazione in carta legale e di attestazione, da parte degli aventi diritto, dell’avvenuto versamento della tassa di L. 9.000 a favore dell’erario e di L. 10.000 a favore dell’Istituto, a norma dell’art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, e del precedente art. 1.
Art. 18 Programma di esame
Prima prova scritta
1_La prima prova scritta verterà su questioni di tecnica della produzione, sia vegetale che animale o di trasformazione dei prodotti.
2_Potranno essere richiesti: l’illustrazione di criteri di scelta di ordinamenti, di tecniche culturali, di sistemi di allevamento, di miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di trasformazione, nonché la comparazione di possibili alternative nell’ottica di ottimizzazione dei processi e degli interventi.
Seconda prova scritta e/o scritto-grafica
3_La seconda prova scritta e/o scritto-grafica ed i relativi aspetti economici-estimativi, oppure oppure la progettazione di manufatti aziendali con corrispondenti computi metrici.
4_In tale ultimo caso devono essere motivate le scelte effettuate in relazione alle esigenze degli esercizi produttivi.
Modalità comuni delle due prove scritte e/o scritto-grafiche
5_Durante le prove è consentita soltanto la consultazione di manuali tecnici e l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti.
Prova orale
6_Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.
7_Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, l’illustrazione delle considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che saranno sottoposti all’analisi dei candidati.
8_Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.